FalceMartello
n° 169 * 4-09-2003
La precarietà diventa
legge
Il 31 luglio il
Consiglio dei ministri ha approvato il decreto che rende operativa la legge di
riforma del mercato del lavoro – nota come legge Biagi – e già licenziata lo
scorso febbraio dal Parlamento. Il regalo tanto atteso dai padroni finalmente è
arrivato: legalizzazione della precarietà e conseguente possibilità di
affittare, trasferire, svendere i lavoratori come qualsiasi altra merce saranno
garanzia sicura di crescita dei profitti.
di Vanessa Nadalutti
“Ora il mercato del lavoro
italiano è tra i migliori d’Europa” ha espresso così il ministro al Welfare
Maroni la propria soddisfazione per l’approvazione del decreto sapendo di aver
incassato un buon colpo per il padronato italiano. L’obiettivo della legge
Biagi infatti è chiaro: eliminare il conflitto collettivo, indebolire la forza
dei lavoratori relegando il sindacato ad un ruolo subordinato e cooperativo, abolire
la contrattazione collettiva trasformandola in rapporto individuale fra
lavoratore e azienda.
Ecco i punti principali
della riforma contenuta nella legge Biagi:
• Collocamento e
somministrazione di manodopera
Si prevede la
privatizzazione completa del sistema di collocamento (dopo la liberalizzazione
iniziata dal governo Prodi con il pacchetto Treu che ha introdotto il lavoro
interinale), affidando ogni attività di intermediazione tra domanda e offerta
di lavoro a soggetti privati, consulenti del lavoro, enti bilaterali (formati
dai sindacati e dalle imprese), scuole e università. I privati non si
occuperanno solo di collocamento, ma svolgeranno anche il compito di
certificare i rapporti di lavoro: non è difficile immaginare come un
disoccupato sotto il ricatto costituito dall’ottenere un posto di lavoro, sarà
portato a dichiarare e dare atto di una situazione lavorativa diversa da quella
effettiva!!! (per esempio sottoscrivere un contratto nel quale gli vengono
attribuite determinate mansioni, stipendio e ferie, mentre effettivamente gli
viene corrisposto un salario nettamente inferiore a quello stabilito o affidate
mansioni più gravose).
La verà novità è
rappresentata dallo staff leasing (somministrazione di manodopera), un
inglesismo per dire che il lavoratore diviene merce liberamente commerciabile
(il contratto di somministrazione è infatti stato pensato e utilizzato per la
fornitura periodica di beni e servizi): si riconosce la liceità di trarre
profitto dal lavoro altrui, attraverso una vera e propria attività di
interposizione, che non sarà solo temporanea (come l’attuale lavoro
interinale), ma addirittura permanente. Nasce così una nuova figura
imprenditoriale: il commerciante in lavoro altrui. I lavoratori vengono assunti
a tempo indeterminato dal somministratore, ma svolgono la propria prestazione
sotto la direzione e il controllo dell’impresa che li utilizza. A quest’ultima
il decreto riconosce anche il potere di cambiare le mansioni precedentemente
stabilite dal contratto, adibendo il lavoratore anche a mansioni inferiori e
prevedendo il conseguente risarcimento dei danni per demansionamento solo nel
caso in cui non abbia provveduto ad informare il somministratore.
Come specificato dal testo
del decreto ”i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato rimangono
a disposizione del somministratore per i periodi in cui non svolgono la
prestazione lavorativa presso l’utilizzatore”: il lavoratore diventa fonte di
guadagno per due padroni anziché di uno, ovvero doppio sfruttamento!
• Trasferimento
d’azienda
Via libera alle cosiddette
“esternalizzazioni”. La precedente disciplina prevedeva la possibilità di
operare scorpori aziendali attraverso cessioni di rami d’azienda, solo se il settore
aziendale che si intendeva vendere era autonomo rispetto all’intera azienda e
previo consenso dei lavoratori che così passavano alle dipendenze della nuova
impresa. Con la nuova legge questi
requisiti non sono più necessari: il datore di lavoro ha la possibilità di
creare all’istante strumentali e temporanee condizioni di autonomia di un
settore per trasferire singoli lavoratori da un’azienda ad un’altra senza il
loro consenso.
Le cessioni oramai
potranno essere fatte a piacimento dei padroni, per espellere lavoratori
sindacalizzati particolarmente combattivi dall’azienda originaria ed inserirli
in aziende dove si applicano contratti collettivi nazionali o aziendali
deteriori o per evitare l’applicazione delle tutele sindacali creando delle
unità produttive con meno di 15 dipendenti. “Ora al mercato del lavoro non
manca più nulla” così ha commentato il vicepresidente di Confindustria Guidi
all’approvazione del decreto: rimane in discussione in Parlamento parte della
legge delega, nota come 848 bis, che prevede la sospensione dell’applicazione
dell’articolo 18 in via sperimentale per alcune categorie, ma di fatto la parte
della riforma riguardante il trasferimento d’azienda rappresenta già un
contributo per eludere l’applicazione di tale tutela.
Non solo, ma il
trasferimento d’azienda potrebbe essere utilizzato per imporre condizioni e
salari inferiori ad una parte dei lavoratori della stessa azienda: per esempio
un padrone si accorda con un altro per trasferire un ramo d’azienda, dopo di
che fra i due si costituisce un appalto, così gli stessi lavoratori trasferiti
continueranno a lavorare per il padrone che li ha ceduti ma a condizioni
peggiori!
• Part-time
Al lavoratore il padrone potrà
richiedere prestazioni supplementari senza il suo consenso, a meno che
stabilito diversamente dal contratto collettivo, sia nel part time orizzontale
(attività prestata in tutti i giorni lavorativi con orario ridotto) che
verticale o misto (solo in alcuni giorni della settimana). Nel part-time
verticale – quando il lavoro è programmato per alcuni giorni o dei mesi - il
datore potrà modificare a suo piacimento le giornate prestabilite.
L’accentuazione della flessibilità dei tempi del part time lo rende un lavoro
ancora più precario: mancando la certezza dei giorni della settimana o dei mesi
in cui dovrà svolgere l’attività lavorativa, il lavoratore avrà ancora più
difficoltà a programmare altre occasioni di lavoro
part-time, di solito ricercate per arrotondare lo stipendio.
• Contratti atipici
Nel pacchetto regalo preparato
dal governo per il padronato abbondano nuove tipologie contrattuali di lavoro
precario: job on call, job sharing, lavoro a progetto, lavoro occasionale e
accessorio.
• Job on call (lavoro a
chiamata)
Con questo contratto il
lavoratore resta a disposizione, per un tempo determinato o indeterminato, del
datore di lavoro che lo chiama a seconda delle proprie esigenze produttive. Il
lavoratore viene pagato solo per il lavoro effettivamente svolto, mentre potrà
percepire un’indennità di disponibilità per il tempo in cui rimane in attesa di
essere chiamato. La vita del lavoratore è quindi condizionata dall’attesa di
una chiamata: quello che si esige è la massima reperibilità, dal momento che se
il contratto prevede l’obbligo di risposta e il lavoratore non avverte il
datore della propria indisponibilità, perde l’indennità per 15 giorni.
Ma cosa succede se il
lavoratore rifiuta la chiamata per un qualsiasi motivo che il padrone non
ritenga giustificato? La legge prevede non solo la perdita dell’indennità maturata
dall’ultima chiamata, ma persino l’obbligo per il lavoratore di risarcire il
danno al proprio padrone!!!
Insomma un lavoratore usa
e getta: potrebbe essere chiamato anche nei fine settimana, durante le ferie
estive o vacanze natalizie e pasquali, durante le quali “l’indennita di disponibilità è corrisposta solo in caso di effettiva
chiamata da parte del datore di lavoro”, ossia la disponibilità del
lavoratore durante tali periodi non viene pagata!
D’altronde questa forma di
sfruttamento non è nuova, esiste oramai da tempo nel settore agricolo ed il
padronato tentò già di introdurla alla Zanussi, ma l’ipotesi di accordo venne
bocciata dai lavoratori con referendum.
• Job sharing (lavoro
ripartito)
Altro inglesismo, altra
beffa: due o più lavoratori coobbligati in solido verso il datore di lavoro per
una prestazione lavorativa. Ciò significa che ognuno è responsabile
dell’adempimento dell’ intera prestazione, nel caso in cui l’altro non la
esegua.
La ripartizione del
lavoro, in questo consiste il job-sharing, non è una novità. Prevista da una
circolare del Ministro del Lavoro del 1998, in alcune realtà lavorative del
settore agroalimentare ha già avuto applicazione: è dell’ottobre 2002 l’accordo
integrativo aziendale, firmato anche dalla Flai-Cgil, con il quale si è
introdotta questa nuova forma di flessibilità nel gruppo Ferrero.
I due o più lavoratori
diventano una cosa sola: non solo ad essi è riconosciuto un solo voto in caso
di referendum aziendale, ma se uno si dimette o viene licenziato capita la stessa
cosa anche all’altro/altri, a meno che, sempre per volere del padrone, questi
non accetti di trasformare il contratto in uno normale di lavoro subordinato,
anche a tempo parziale.
E che cosa succede se nel
lavoro condiviso fra 2 lavoratori uno dei due sciopera? E’ ovvio che l’altro
essendo comunque responsabile, è indotto ad adempiere alla prestazione
invalidando lo sciopero dell’altro: si annienterebbe così l’unico strumento di
lotta del lavoratore contro il padrone!!!
Questo tipo di contratto
costringe i due lavoratori a vivere in simbiosi: non solo una vita dipendente
dal padrone, ma anche da un altro lavoratore, con possibilità quindi di
sfruttamento di uno dei lavoratori nei confronti dell’altro (potrebbero nascere
nuovi caporali capifila di una serie di lavoratori coobbligati, che prendono
una percentuale sul compenso complessivo, facendo lavorare sempre gli altri!).
Insomma una superofferta per i datori di lavoro, due o più lavoratori al prezzo
di uno!
• Lavoro a progetto.
Si tratta della riforma
dei Co.co.co (collaborazioni coordinate e continuative), rapporti di lavoro la
cui durata dipende “dal progetto specifico o programma di lavoro o fase di esso
che viene determinato dal committente, ma gestito autonomamente dal
collaboratore”.
Ecco un’ulteriore
precarizzazione dei Co.co.co, creati formalmente come lavoro autonomo ma che in
realtà rappresentano solo un surrogato del lavoro dipendente, escluso da tutti
i diritti minimi. Stessa cosa viene riproposta per il lavoro a progetto, vista
la sospensione del rapporto e la non erogazione del corrispettivo durante la
maternità, l’infortunio o la malattia. Il rapporto di lavoro si estingue con la
realizzazione del progetto o qualora, in caso di malattia o infortunio, il
periodo di assenza superi i 30 giorni (se il progetto ha una durata non
definita) oppure un sesto della durata definita!
Il lavoro a progetto, come
i Co.co.co, non è altro che un ulteriore strumento di ricatto creato per
superare i contratti collettivi e per abbattere i costi, sbandierato come forma
allettante di contratto per i giovani in quanto meno vincolante e + libero
nella scelta dei tempi e delle modalità della prestazione. Ma di quale
autonomia nella gestione del lavoro si parla? Quanti effettivamente potranno
scegliere i modi e i tempi per portare a termine il progetto? In realtà i
committenti non solo altro che padroni, che pagheranno i lavoratori solo se
soddisfatti dei tempi e della qualità del lavoro svolto.
• Lavoro occasionale e
accessorio
Così come il pane o il prosciutto
anche il lavoro potrà essere acquistato in una certa quantità attraverso dei
buoni – lavoro corrispondenti ad una certo ammontare di attività lavorativa:
vera e propria mercificazione del lavoratore! Vittime di questo scambio
disoccupati, casalinghe, disabili e lavoratori extracomunitari, i quali solo
dopo essersi fatti rilasciare a proprie
spese un tesserino dal quale risulti la loro condizione, potranno essere
“comprati” da famiglie o enti no profit per svolgere assistenza domiciliare ad
ammalati, anziani o servizi di pulizia e manutenzione (per un periodo non
superiore a 30 giorni) tramite buoni di lavoro acquistati presso rivendite
autorizzate: non è difficile immaginare come a questi lavoratori in futuro
saranno offerti solo lavori saltuari e occasionali, una vita condannata dalla
precarietà!
…e per finire
Il contratto di
apprendistato diventa lo strumento per lo sfruttamento del lavoro giovanile e
per il ribasso dei salari in un’azienda: l’età massima viene spostata a 29 anni
per l’apprendistato “ai fini del conseguimento di una qualifica professionale o
per l’acquisizione di un diploma o percorsi di alta formazione”, mentre si
legalizza lo sfruttamento del lavoro minorile con l’apprendistato ”per
l’espletamento del diritto/dovere d’istruzione” che permetterà così di
usufruire della forza lavoro di studenti che hanno compiuto 15 anni.
• Perché tanto
sfruttamento?
Con una martellante
propaganda i padroni hanno affermato la necessità della “flessibilità del
mercato del lavoro” quale soluzione al lavoro nero e alla disoccupazione,
sostenendo che l’eccessiva rigidità rappresentava un limite allo sviluppo e
alla competitività delle imprese. Teoria invalidata dalla realtà dei fatti: il
lavoro precario non ha risolto tali problemi, bensì con il tempo ha sostituito
il lavoro stabile, tanto che i cosiddetti “atipici” nel nostro Paese sfiorano
oggi i cinque milioni!
Tanta propaganda e tanto
accanimento nell’attaccare i diritti dei lavoratori sono dovuti alla recessione
e alla crisi del capitalismo che ha scatenato un’offensiva contro la classe
lavoratrice per scaricare su di essa i costi della crisi.
La legge Biagi, rientra
nella linea politica di flessibilizzazione del mercato del lavoro iniziata già
dal centro sinistra con il pacchetto Treu. Allora i dirigenti sindacali e dei
partiti di sinistra accettarono l’introduzione della flessibilità ma con dei
limiti che, secondo loro, avrebbero dato garanzia contro un possibile abuso da
parte dei padroni.
In realtà i fatti
dimostrano il contrario: i vincoli sono stati facilmente scavalcati e negli
ultimi anni si sono susseguiti una serie di provvedimenti legislativi che hanno
reso il lavoro sempre più precario (leggi antisciopero, gabbie salariali,
flessibilità dell’orario di lavoro, incentivazione del ricorso al contratto a
termine,…)
A fronte degli attacchi
del governo la risposta del sindacato è stata inefficace: ha proposto dei
disegni di legge per estendere diritti ai lavoratori senza considerare che le
conquiste si sono sempre ottenute con la lotta e si è limitata a convocare
scioperi diluiti decisi a tavolino dai vertici senza permettere alla base di
discutere del percorso di lotta.
Il sindacato continua
quindi a perseguire una politica di “gestione” della flessibilità, limitandosi
a porre dei vincoli al suo dilagarsi invece di schierarsi apertamente contro:
prova è data dal fatto che quando è stato approvato il decreto la Cgil si è
limitata a proclamare uno sciopero di 2 ore per settembre!
Si tratta di una risposta
inadeguata che comunque deve vedere una partecipazione massiccia non solo di
lavoratori e disoccupati ma anche di studenti che sono destinati in futuro ad
entrare in un mondo del lavoro sempre più precarizzato. Questo sciopero deve
essere solo l’inizio per promuovere in seguito mobilitazioni sempre più
incisive ed unificanti.
• Come lottare contro
la precarietà
Chi sostiene che i precari
costituiscono una nuova classe operaia e che perciò sia necessario inventarsi
nuove iniziative di lotta non fanno altro che aumentare le divisioni
all’interno del movimento operaio: la lotta esemplare degli interinali della
Tim ha dimostrato invece come questi lavoratori abbiano ottenuto delle
conquiste attraverso lo sciopero e organizzandosi nei sindacati tradizionali
con delegati democraticamente eletti dai lavoratori.
Per riconquistare il
diritto a un posto di lavoro dignitoso è necessario riconquistare il sindacato
ad una politica di vera difesa degli interessi della classe operaia, attraverso
un controllo dei lavoratori sulle strutture sindacali affinché non vengano più
firmati accordi a danno dei lavoratori. E’ necessario costruire nel sindacato
un’opposizione decisa che si ponga come obiettivo di rompere con le logiche
della concertazione. Solo con l’entrata nel sindacato di nuovi giovani e di
delegati combattivi disposti a rompere con la politica di collaborazione con i
padroni si potranno riconquistare i diritti persi!
Detto questo è altrettanto
vero che la lotta contro la legge 30 non può essere affidata solo a quei
militanti combattivi che sono organizzati nel sindacato. Ci sono milioni di
disoccupati di studenti che sono colpiti da questa legge e che non sono e non
possono essere iscritti al sindacato. Si tratta pertanto di promuovere la
formazione di “comitati contro il lavoro precario” nel territorio, nelle
scuole, nelle università che organizzino delle campagne e delle mobilitazioni
collegandosi alle strutture rappresentative dei lavoratori (in primo luogo le
Rsu).
Questi comitati possono
essere un utile strumento di organizzazione iniziale anche per quei lavoratori
dispersi o dove il sindacato non esiste, avendo così un ambito dove far valere
le proprie ragioni.
Non si tratta di fare
l’ennesima “struttura separata” dei precari, ma organismi flessibili che si
orientino al sindacato e alla classe operaia e che allo stesso tempo siano in
grado di organizzare anche i non sindacalizzati in una lotta che riguarda tutti
(precari, disoccupati o studenti).
A questo lavoreremo nei
prossimi mesi. Unitevi a noi!
Per contatti: 339
2107942
email:
nostravoce@yahoo.it
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